TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

   

Il regolamento della TARI  è composto dalle seguenti voci:



Oggetto del regolamento
Natura della tassa sui rifiuti
Gestione e classificazione dei rifiuti
Presupposto della tassa sui rifiuti
Decorrenza dell'obbligazione
Soggetti passivi della tassa sui rifiuti
Base imponibile della tassa sui rifiuti
Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti
Istituzioni scolastiche statali
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio
Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso
Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio
Agevolazione per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani
La possibilità del ricorso al mercato
Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti
Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera
Tributo provinciale
Dichiarazione della tassa sui rifiuti
Versamento della tassa sui rifiuti
Scadenza del versamento
Arrotondamento
Importi minimi
Funzionario responsabile
Poteri istruttori
Accertamenti
Sanzioni ed interessi
Riscossione coattiva
Rimborsi
Contenzioso tributario
Disposizioni finali
Definizioni

Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
clicca qui per aprire il Regolamento TARI ;

Dichiarazione TARI

 
La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, deve pervenire direttamente allo Sportello Tassa Rifiuti del Comune.


La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all’immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente punto.
 
Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal Regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
 

MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO

DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE ATTIVITA' STAGIONALE

Tempi e modalità pagamento TARI 

Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo almeno due rate che vengono fissate ogni anno con apposito verbale di deliberazione del consiglio comunale.
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (In pratica tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari ).

     

Il pagamento della Tari si effettua tramite il modello di versamento unificato denominato F24 che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta. 


I modelli F24 recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:


• sportelli bancari
• servizi di home banking (Internet)
• uffici postali